In ambito autotrasporto, un tema sempre molto spinoso è quello del recupero delle accise. Per usufruirne sono necessari determinati requisiti, tra cui la targa del veicolo.
La V sezione civile della Corte di Cassazione (sentenza n. 5994 del 28 febbraio 2023) ha chiarito, infatti, che la mancata indicazione della targa del mezzo rifornito con il gasolio nella fattura emessa dal gestore dell’impianto di distribuzione, impedisce al trasportatore di ottenere il recupero delle accise sul predetto carburante. L’intervento è stato necessario, a seguito del ricorso di un’azienda di trasporto contro un avviso di pagamento, per aver omesso il numero della targa dei veicoli riforniti, come prescritto dall’art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 277 del 2000 (Disciplina all’agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci), nell’autodichiarazione necessaria a recuperare le accise sul gasolio acquistato. Da qui la sanzione dell’Agenzia e il ricorso della società alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Salerno che dava ragione al ricorrente, sostenendo che la documentazione prodotta era comunque sufficiente a dimostrare l’effettiva erogazione di gasolio ai veicoli aziendali.
L’Agenzia delle Entrate però ricorreva a sua volta in Cassazione con una motivazione basata sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del d.P.R. n. 277/2000: per ottenere il credito ex art. 1 del d.P.R. è imprescindibile dichiarare anche la targa del veicolo rifornito e non valgono nulla le dichiarazioni postume di terzi, prodotte in giudizio. In altre parole, il legislatore sostiene che la mancata indicazione della targa del mezzo rifornito impedisce il recupero delle accise. È un difetto che non può essere sanato in un momento successivo all’emissione della fattura, né tramite una dichiarazione sostitutiva emessa dalla stazione di servizio dove è stato effettuato il rifornimento, né tantomeno dalla contabilizzazione dell’operazione nelle scritture contabili dell’impresa di autotrasporto. Il ricorso è stato, quindi, accolto e la sentenza della CTP cassata, con l’azienda di trasporto condannata anche alla rifusione delle spese sostenute dalla controparte per il giudizio di legittimità.
Il riconoscimento dell’agevolazione non è automatico. Per beneficiarne, infatti, le aziende interessate devono rispettare un procedimento burocratico-amministrativo piuttosto complesso e articolato. Al fine di semplificare l’accesso delle aziende al processo di rimborso delle accise, Viasat Fleet e Tecno Accise – società di consulenza del Gruppo Tecno che vanta più di 3.500 clienti e oltre 30.000 istanze di recupero accise presentate – offrono una soluzione completa e consolidata che comprende strumenti per la rendicontazione telematica e una consulenza specializzata che copre l’intero processo: dalla presentazione della richiesta all’Agenzia delle Dogane fino all’ottenimento del rimborso.
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